30 Settembre 2025

Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2026

Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2026

Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)

Modalità: PagoPA

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali

Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali

Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"

Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 10 aprile 2025 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 10 aprile 2025 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato

Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati

Modalità: Presentazione con modalità telematica. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità

Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Modalità: Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2025, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)

Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"

Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali