Con l’ordinanza n. 6178/2025 depositata lo scorso 7 marzo la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione nota come piccola proprietà contadina sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze non è necessario che il fabbricato rurale pertinenziale sia ubicato su un terreno classificato come agricolo sulla base degli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con questa pronuncia i giudici di piazza Cavour hanno contraddetto l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate spesso alla base di avvisi di liquidazione di maggiori imposte (indirette). Superata l’interpretazione dell’Agenzia secondo la quale la pertinenza deve insistere sul terreno agricolo oggetto di cessione.