L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 155 di ieri, ha sostenuto che è ammesso per un gruppo Iva il rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi concernenti impianti fotovoltaici sulla base della sentenza della Cassazione n. 13162/2024. Nel caso esaminato il gruppo societario opera nelle energie rinnovabili e costruisce impianti fotovoltaici e si trova in gruppo Iva dal 2023. Le operazioni all’interno del gruppo Iva sono irrilevanti, in caso di acquisto si genera Iva detraibile e a valle poi le vendite di energia verso terzi sono fuori campo Iva. Si genera quindi in maniera fisiologica molta Iva a credito. L’Agenzia ribadisce che il rimborso Iva ex art. 30, comma 2, lettera c) è ammesso in relazione all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Gruppo Iva, rimborso facile’ – pag. 28)