Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione termina. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30133 dello scorso 14 novembre, ha fissato un principio destinato a incidere notevolmente sull’interpretazione dell’articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il ‘concorso’ non si esaurisce nel voto espresso in assemblea. Esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nelle delibere finali.