La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30192 del 2025, sposa la tesi dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti conti per la realizzazione del campionario 2011 per un calzaturificio. Riformata la decisione dei giudici d’appello che avevano dato ragione al contribuente. I costi erano stati considerati di ricerca e sviluppo (pertanto capitalizzabili) e la quota di ammortamento del 2009 era stata differita agli anni successivi, con violazione del principio di competenza. Per la Corte la scelta di capitalizzare o spesare un costo va fondata su criteri di discrezionalità tecnica e dipende dall’utilità pluriennale e dal fatto che non vi sia stato un incremento di valori di beni o diritti iscritti all’attivo. Inoltre la capitalizzazione sarebbe legata a operazioni non ricorrenti, per cui le spese di campionario sarebbero in realtà ordinarie e quindi non iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali.