Con le risposte a interpello 293/2025 e 294/2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito di un consolidato nazionale in cui la consolidata ha corrisposto in via separata anche il secondo acconto non si ha diritto alla remissione in bonis, che è invece ammessa per la consolidata neocostituita che non paga acconti per il primo anno e nelle scritture contabili evidenzia i rapporti intercompany da consolidato fiscale. Nella prima la nuova consolidata aveva versato anche il secondo acconto separatamente, benché l’opzione andasse comunicata entro ottobre 2024: ciò non costituisce comportamento concludente, quindi la remissione non è ammessa. Nella seconda la consolidata è neocostituita e non incide sugli acconti: la consolidante ha versato gli acconti sul perimetro 2023 e la neo-società ha registrato scritture da consolidato, configurando comportamento concludente sufficiente per la remissione in bonis. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Negati gli acconti Ires separati’ – pag. 24)