Con la sentenza n. 38438/2025 depositata ieri la Cassazione penale ha chiarito che non è punibile l’omesso versamento Iva se al momento di decadenza della rateazione il debito residuo non è superiore a 75 mila euro. La nuova normativa, più favorevole, va applicata ai procedimenti in corso. Nel caso analizzato il legale rappresentante di una società era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di omesso versamento dell’Iva. La pena è stata confermata anche in appello. L’imputato ha così presentato ricorso in Cassazione. Tra i motivi di impugnazione la difesa ha evidenziato che nelle more del giudizio, la norma è stata modificata e, pertanto, il fatto non era più punibile. Secondo la nuova norma, il mancato versamento dell’Iva è punito se il debito non è in corso di estinzione mediante rateizzazione e in ipotesi di decadenza se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro. Nel caso esaminato il debito era stato integralmente estinto.