Gli aggiustamenti di transfer pricing non rientrano, in via generale, nella disciplina della correzione degli errori contabili prevista dal correttivo Irpef-Ires. La relazione ministeriale chiarisce che, quando l’aggiustamento è determinabile solo dopo l’approvazione del bilancio, non si configura un errore ma una componente basata su elementi sopravvenuti. In questi casi, i proventi o costi sono fiscalmente rilevanti nell’esercizio in cui diventano determinabili. Tuttavia, restano possibili situazioni in cui l’errata contabilizzazione dipende da negligenza, ritardi o errori materiali: in tali casi si applica la disciplina degli errori contabili, con correzione nel bilancio successivo se la posta non è rilevante.