Con l’ordinanza n. 28862 dello scorso 31 ottobre la Corte di cassazione ha sostenuto che non può essere impugnata un’intimazione di pagamento contestando la prescrizione della pretesa fiscale se non è stato proposto ricorso contro un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo. La prescrizione maturata prima della notifica dell’atto impositivo non può più essere eccepita in sede di opposizione avverso l’intimazione di pagamento, perché nel processo tributario ogni atto è impugnabile solo per vizi propri e non facendo valere eventuali vizi riguardanti atti presupposti. Secondo i giudici di legittimità è assolutamente preclusa qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quello di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto.