Dall’ordinanza n. 28846/2025 della Corte di cassazione tributaria emerge che la risoluzione di un contratto di compravendita derivante da un nuovo accordo intercorso tra le parti comporta che le prestazioni da esso derivanti siano da assoggettare ad autonoma tassazione sotto il profilo dell’imposta di registro. Pertanto, il mutuo dissenso di una precedente compravendita va assoggettato ad autonoma tassazione ‘secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari’. Pertanto, nel caso di specie, posto che il trasferimento risulta imponibile a Iva, trova applicazione anche l’ordinario principio di alternatività Iva-registro, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.