Con la sentenza 1749/2026 e l’ordinanza 1750/2026 la Corte di cassazione ha evidenziato che nel caso di acquisizione societaria è possibile contestare che l’unica finalità sia stata quella dell’utilizzo delle perdite della realtà acquisita se sono integrate le condizioni del trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite e sia modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. In sostanza si deve applicare l’art. 84, comma 3, del Tuir e non la clausola antielusiva propria dell’art. 37-bis del Dpr 600/1973 (oggi sostituito dalla norma dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della legge 212/2000). La sentenza ha riguardato un avviso di accertamento sul 2010 e l’ordinanza invece i periodi d’imposta 2007 e 2008.