Crescono i controlli del Fisco sui crediti d’imposta e, in particolare, su quelli edilizi. Mentre le irregolarità di chi ha indebitamente fruito di tali crediti sono facilmente individuabili, non lo sono le conseguenze in capo ai cessionari dei crediti, che, non di rado, non sono a conoscenza della non spettanza o dell’inesistenza ‘originaria’ del credito acquisito. Ai fini tributari si può fare riferimento ai documenti di prassi degli ultimi anni, mentre ai fini penali ci sono i primi pronunciamenti della Suprema corte che contengono principi da non dimenticare. Dal punto di vista tributario, va segnalata la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari, in caso di concorso nella violazione per la non spettanza del credito originario, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. Esclusa la responsabilità per colpa lieve a patto che il cessionario abbia acquisito la documentazione prescritta dalla legge.