Regime per gli impatriati. L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a contestare il beneficio, in capo agli impatriati titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, in quanto presunti colpevoli del superamento del plafond previsto dal regolamento europeo per gli aiuti di Stato. Il regolamento Ue 2831/2023 e la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 28 ottobre 2020 hanno chiarito che il superamento del plafond massimo previsto nell’arco di tre esercizi finanziari non può mai comportare la decadenza integrale dall’agevolazione. Dunque, il contribuente ha diritto di fruire del beneficio fino a concorrenza del massimale previsto per il ‘de minimis’, rinunciando solo alla parte eccedente.