Rischio penale per i sindaci: condannato chi non vigila

20 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore | Laura Ambrosi, Antonio Iorio | Pag. 11

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12612 depositata lo scorso 3 aprile, ha disposto che il sindaco di una società fallita risponde a titolo di concorso omissivo in bancarotta fraudolenta patrimoniale se, in presenza di condotte distrattive dell’amministratore, non esercita i poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge. La prova del dolo può essere raggiunta in via indiziaria valorizzando la reiterazione, la durata e la rilevanza economica delle condotte distrattive, quali segnali di allarme che il sindaco intelligente non può ignorare. La pronuncia in parola ha riguardato il presidente del collegio sindacale di una Srl, poi dichiarata fallita, cui veniva contestata l’omessa richiesta di chiarimenti all’amministratore in merito a prelievi sistematici da conti societari e a un incremento abnorme di debiti sociali. 

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali