Con una recente ordinanza la Corte di cassazione ha detto no all’esenzione Iva retroattiva dei corsi di insegnamento delle pratiche sportive. I giudici di legittimità hanno disapplicato per contrasto con l’ordinamento unionale la disposizione dell’articolo 36-bis del Dl n. 75/2023, che nell’esentare dall’imposta, al comma 1, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese a decorrere dal 17 agosto 2023 alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, al comma 2 bis stabilisce che, per il passato, i predetti servizi didattici e formativi si intendono ricompresi nell’esenzione prevista dal punto 20) dell’art. 10 del Dpr n. 633/1972 per le attività di insegnamento; tale assimilazione, tuttavia, era stata già esclusa dalla Corte di giustizia.