Il quarto Correttivo della riforma fiscale modifica gli articoli 175 e 177 del Tuir, chiarendo la disciplina dei conferimenti di partecipazioni a ‘realizzo controllato’ quando emerge una minusvalenza. In tali casi, il valore di realizzo è ora individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale delle partecipazioni conferite. La nuova formulazione risolve le incertezze della precedente disciplina, evitando che una minusvalenza non deducibile si trasformi in perdita fiscale definitiva. Il costo fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente coincide quindi con il valore di realizzo, consentendo di rinviare l’eventuale perdita alla futura cessione. Per la conferitaria dovrebbe invece restare il criterio del valore contabile, senza effetti derivanti dalla nuova disciplina; inoltre, in presenza di conguaglio in denaro, il ‘realizzo controllato’ non si applica. Le nuove regole si applicano per i conferimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.